La giurisprudenza costituzionale ha già chiarito che entro i limiti consentiti dall’art. 11 della direttiva 25 novembre 2003, n. 2003/109/CE e comunque nel rispetto dei diritti fondamentali dell’individuo assicurati dalla Costituzione e dalla normativa internazionale, il legislatore può riservare talune prestazioni assistenziali ai soli cittadini e alle persone ad essi equiparate...
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