Premesso che, ai sensi del d.lgs. n. 142 del 2015, art. 6, comma 2, lett. c), la proroga del trattenimento del richiedente la protezione internazionale nel CPR è possibile quando il medesimo costituisca un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica e che solo il concreto accertamento della pericolosità sociale impedisce la formulazione del giudizio prognostico favorevole, indispensabile...
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