Premesso che, in ogni caso, il periodo massimo di trattenimento dello straniero all’interno del centro di identificazione e di espulsione non può essere superiore a novanta giorni, nel caso di specie, al momento della richiesta di proroga, il termine originario di trenta giorni era già decorso, ed è risolutivo che dal decreto non emerga in base a quale concreto elemento sia stata accordata...
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