A differenza dello status di rifugiato, nella protezione sussidiaria si considera un attenuato nesso causale tra vicenda individuale e pericolo, sicché, in relazione alle ipotesi individuate alle lettere a) e b) dell’art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, l’esposizione dello straniero al rischio di morte o di trattamenti inumani e degradanti, non ha i caratteri più rigorosi del fumus...
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