Agli effetti dell’inclusione di una persona nella categoria di soggetti socialmente pericolosi ex art. 1, co. 1, n. 3, l. n. 1423/1956, non è sufficiente il mero svolgimento abituale di attività contrarie alla morale pubblica e al buon costume (tra le quale é tradizionalmente ricompresa l’attività di prostituzione), bensì occorre che siano acquisiti, sulla base della condotta...
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