In riferimento all’esercizio della prostituzione in luogo pubblico, a seguito delle modifiche all’art. 1, l. n. 1423/1956 introdotte con l’art. 2, l. n. 327/1988, è stato escluso che possano essere destinatari delle misure di prevenzione coloro che svolgono abitualmente attività contrarie alla morale pubblica e al buon costume, essendo necessario che il giudizio di...
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