Unione europea / Libera circolazione delle persone e divieto di discriminazione
Ambito: Diritto dell'Unione europea - Competenza: Corte di Giustizia dell'Unione Europea Data: 19/6/2014
L’art. 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che una donna, che smetta di lavorare o di cercare un impiego a causa delle limitazioni fisiche collegate alle ultime fasi della gravidanza e al periodo successivo al parto, conserva la qualità di «lavoratore» ai fini della libera circolazione, purché essa riprenda il suo lavoro o trovi un altro impiego entro un ragionevole periodo di...
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