Devono essere tradotti allo straniero solo gli atti che specificano la contestazione e quelli a cui egli deve partecipare personalmente. Non si devono invece tradurre le ordinanze di custodia cautelare, né le sentenze, né gli avvisi ex art. 415 bis c.p.p. (avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari). Corte di cassazione, sez. V penale, sent. n. 48782 del 5 dicembre 2013...
(…)
Segue nello spazio riservato agli abbonati
Contenuto completo visibile previo abbonamento
Se sei già abbonato a Immigrazione.it accedi al portale con le tue credenziali per proseguire.