L’art. 512 c.p.p. stabilisce che è possibile leggere in dibattimento – e dunque acquisire ai fini delle valutazioni – le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso della udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione. Per quanto...
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