Il divieto di espulsione previsto dall’art. 19, co. 2, lett. c), TUI presuppone la convivenza dello straniero con un parente entro il secondo grado di nazionalità italiana. Tuttavia non è sufficiente ad integrare tale presupposto la temporanea coabitazione materiale dello stranero col parente italiano. Al contrario risulta necessaria l’esistenza di una relazione interpersonale...
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