Il termine minimo, non inferiore a sette giorni, previsto dalla direttiva citata per consentire allo straniero di allontanarsi volontariamente, non può essere derogato o ridotto sino a che - in ottemperanza alla disposizione dell'art. 3 n. 7) direttiva 115/2008/CE - lo Stato non abbia fissato nella legislazione nazionale i criteri obiettivi sulla base dei quali deve essere ritenuta la sussistenza...
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