È annullata la sentenza della corte di appello che ha accolto la domanda di estradizione avanzata dalla Polonia, nei confronti del cittadino polacco accusato del reato di furto per non aver pagato dopo il rifornimento di benzina nell’anno 1999.
Ai sensi dell’art. 10 della convenzione europea di estradizione del 1957, deve trovare applicazione il termine prescrizionale più favorevole...
(…)
Segue nello spazio riservato agli abbonati
Contenuto completo visibile previo abbonamento
Se sei già abbonato a Immigrazione.it accedi al portale con le tue credenziali per proseguire.