Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, numero 11-bis, del codice penale, in parte sono manifestamente inammissibili per carenza di motivazione, e per altra parte occorre procedere ad una nuova valutazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni medesime a causa di sopravvenute modifiche legislative.
Corte Costituzionale, ordinanza n. 277 del 29...
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