L’istituto dell’assegno familiare non può essere riconosciuto ai lavoratori di nazionalità tunisina, in quanto l’art. 65 della L. 35/1997, che ha ratificato l'accordo del 17 luglio 1995 tra la Comunità europea e la Tunisia, garantisce la parità di trattamento solo in materia di previdenza sociale.
Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, Sent. n. 24278 del 29 settembre 2008....
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