È eseguibile l’espulsione del cittadino albanese disposta ai sensi dell’art. 86 del D.P.R. n. 309/90, a seguito della sua condanna per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. La sua riprovevole condotta morale e sociale, anche successivamente al matrimonio con una cittadina italiana e la nascita della loro figlia, conduce a far ritenere la sua estrema pericolosità...
(…)
Segue nello spazio riservato agli abbonati
Contenuto completo visibile previo abbonamento
Se sei già abbonato a Immigrazione.it accedi al portale con le tue credenziali per proseguire.