Le difficoltà relazionali e scolastiche del minore straniero assurgono a patologia psichica e non soltanto psicologica, tanto da ritenere opportune cure costanti e la permanenza in Italia della madre irregolare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 286/98.
Tribunale per i Minorenni dell’Abruzzo, L’Aquila, Decreto n. 44 del 16 novembre 2007, Pres. Eramo....
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