È assolto dal reato di non esibizione dei documenti alle forze dell’ordine, ex art. 6, comma 3, del D.Lgs. 286/98, il cittadino rumeno colto nell’atto di sottrarre beni altrui, atteso che il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
A seguito dell’ingresso della Romania nell’Unione europea, ai relativi cittadini non è più applicabile il Testo Unico...
(…)
Segue nello spazio riservato agli abbonati
Contenuto completo visibile previo abbonamento
Se sei già abbonato a Immigrazione.it accedi al portale con le tue credenziali per proseguire.