Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale, per violazione dell’art. 117, comma 2, lett. a) e b) della Costituzione, degli artt. 16, comma 3, e 21, comma 1, lett. f), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia del 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l’accoglienza e l’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati). Le norme impugnate,...
(…)
Segue nello spazio riservato agli abbonati
Contenuto completo visibile previo abbonamento
Se sei già abbonato a Immigrazione.it accedi al portale con le tue credenziali per proseguire.