A seguito del DL 20/2023, l’abrogazione dei periodi dell’art. 19, co. 1.1, TUI non esclude la protezione complementare per ragioni di vita privata e familiare: il divieto di respingimento/espulsione resta operante ove ricorrano gli obblighi costituzionali e internazionali richiamati dall’art. 5, co. 6, TUI, tra cui l’art. 8 CEDU (e gli artt. 2, 3, 29–31 Cost.). Il giudice deve svolgere...
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