La procedura di estradizione è distinta e autonoma da quella di protezione internazionale: la mera pendenza (o il solo richiamo) della domanda d’asilo non impone la sospensione del procedimento né preclude la consegna; spetta al giudice dell’estradizione verificare l’assenza di un rischio concreto di trattamenti inumani o degradanti ex art. 705, co. 2, lett. c), c.p.p.. Nel caso, relativo...
(…)
Segue nello spazio riservato agli abbonati
Contenuto completo visibile previo abbonamento
Se sei già abbonato a Immigrazione.it accedi al portale con le tue credenziali per proseguire.