Di particolare interesse in questo numero…

Redazione
1 settembre 2022


 

1. Nel suo articolo La conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro Paolo Morozzo della Rocca mette in evidenza alcune criticità del TUI e tra queste, in particolare, il diverso trattamento riservato allo studente che, conseguita in Italia la laurea, o altro titolo equivalente, e già impiegato in un lavoro part time, chiede la conversione in motivi di lavoro (art. 14, co. 5, dpr n. 394/1999) e quello riservato al neo laureato che al termine del percorso accademico chiede un permesso di soggiorno per ricerca lavoro o per avviare un’impresa (art. 39 bis. 1). Come noto, entrambe le situazioni sono svincolate dal c.d. decreto flussi ma, nel primo caso, il numero delle conversioni è portato in detrazione nella programmazione delle quote di ingresso dell’anno successivo, nel secondo no. Da qui, sembra discendere il doppio binario procedurale che nella prima ipotesi di conversione ex art. 14, co. 5, dpr n. 394/1999 sembra prevedere – passaggio in realtà non codificato – la stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico e poi la richiesta del permesso di soggiorno in Questura; invece la richiesta del permesso di soggiorno ex art. 39 bis. 1, TUI, non contempla alcun passaggio presso lo Sportello unico trattandosi nella prima fase di una richiesta di permesso per ricerca lavoro e, una volta trovato (o avviato con la costituzione di impresa) del successivo permesso di soggiorno per lavoro rilasciato sulla base di comunicazione UNILAV. Anche se il differente trattamento sembra poggiare sulla necessità di contabilizzare le sole autorizzazioni rilasciate ex art. 14, co. 5, dpr n. 394/1999 ai fini della detrazione dalla quote dell’anno successivo, sembra irragionevole che per soddisfare un’esigenza burocratica perseguibile anche con altri mezzi (una comunicazione da parte della Questura al corrispondente SUI o a livello centrale), debba richiedersi un doppio procedimento a carico degli studenti che meritoriamente abbiano conseguito una laurea ed al tempo stesso si siano impegnati in una attività lavorativa.

2. Nella rubrica GIURISPRUDENZA si segnalano tra le tante: Consiglio di Stato, sez. III, 26 agosto 2022, n. 7477, sulla possibilità dello straniero titolare di un permesso di soggiorno per richiesta asilo/protezione internazionale e simili di chiedere un permesso di soggiorno temporaneo, (art. 103, co. 2, d.l. n. 34/2020), senza “rinunciare” al proprio diritto alla protezione; Cass. sez. I civile, 29 agosto 2022, n. 25440, un vero e proprio vademecum per orientare il giudice di merito nelle controversie in materia di protezione internazionale; Tribunale di Genova, sez. XI, 22 luglio 2022, n. 874, sul contratto di convivenza con cittadino UE, titolo sufficiente all’iscrizione anagrafica della cittadina extra UE anche se sprovvista di permesso di soggiorno.

3. In DOCUMENTI i programmi dei partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che hanno presentato liste, dove presente una sezione o un punto che tratta di stranieri e/o immigrazione.