La conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro.

Paolo Morozzo della Rocca
1 settembre 2022


 
La conversione nell’ambito delle quote annuali di ingresso per lavoro degli stranieri Ai sensi dell’art. 6, co. 1, TUI, nonché dell’art. 14, co. 6, dpr n. 394 del 1999, il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio o di formazione può essere convertito, durante lo svolgimento del corso di studi, ma comunque prima della scadenza del permesso di soggiorno da convertire, in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, previa stipula del contratto di soggiorno nel caso del lavoro dipendente, ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 26 per i lavoratori autonomi 1. Tale conversione è però possibile solo nell’ambito delle quote stabilite nel cosiddetto decreto-flussi 2. La medesima regola vale inoltre, ex art. 14, co. 6, dpr n. 394/1999, per lo straniero che abbia concluso un corso di formazione o un tirocinio formativo (per il quale cfr. art. 27, lettera f), d.lgs. n. 286/1998). In tale caso, la...
 
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