Decisione che adotta norme interne relative alla limitazione di taluni diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nel quadro del funzionamento dell’EASO.
Consiglio di amministrazione dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo
decisione n. 64 del 6 luglio 2020
(GUUE, n. 279, 27 agosto 2020)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’UFFICIO EUROPEO DI SOSTEGNO PER L’ASILO,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (1), in particolare l’articolo 25,
visto il regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (2), in particolare l’articolo 29,
visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) del 20 maggio 2020 e gli orientamenti del GEPD sull’articolo 25 del nuovo regolamento e le norme interne,
previa consultazione del comitato del personale,
considerando quanto segue:
(1)...
(…)
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