La disciplina sostanziale della coesione familiare con il cittadino italiano (forse) non è cambiata.

Paolo Morozzo della Rocca
1 settembre 2023


 
L’art. 23, d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, prevedeva, sino all’entrata in vigore, l’11 agosto, dell’art.18-ter, DL n. 69 1, l’applicazione di tutte le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 30 concernenti i cittadini europei e i loro familiari anche ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana, se più favorevoli di quelle altrimenti previste dal TUI. In base a tale disposizione non v’erano dubbi, ad esempio, sul diritto di ingresso in Italia di uno qualsiasi dei familiari non europei di cui agli articoli 2 e 3 del d.lgs. n. 30/2007 alle medesime condizioni previste dal diritto derivato europeo in materia di libertà di circolazione pur se tale libertà non fosse stata in concreto esercitata. Con l’intervenuta modifica, l’applicabilità delle norme del d.lgs. 30/2007 viene ora affermata dall’art. 23, co. 1, solo per i familiari di cittadini italiani che abbiano esercitato il diritto di libera circolazione. Viene nel contempo...
 
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