Articolo 18: l’autonomia del questore rispetto al parere del procuratore nell’ipotesi del cd. “percorso sociale”.

Paolo Pomponio
1° Dirigente della Polizia di Stato presso il Ministero dell’Interno, Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, Servizio Immigrazione.

 
Il legislatore, con l’articolo 18, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ha introdotto un innovativo ed efficace strumento per contrastare il fenomeno della tratta di essere umani, consentendo al questore, in presenza di determinati presupposti, di rilasciare un permesso di soggiorno a stranieri vittime di tale fenomeno. Il questore, al riguardo, deve accertare che: - siano in corso di svolgimento operazioni di polizia, indagini o un procedimento per taluno dei delitti di cui all’articolo 3, legge 20 febbraio 1958, n. 75 o all’articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali o di altri soggetti del privato sociale; - lo straniero sia vittima di violenza o di grave sfruttamento; - sussista un concreto pericolo per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un’associazione dedita ai predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini...
 
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