Regolamento che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio.

Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea
Regolamento (UE) 2018/1727 del 14 novembre 2018

(GCUE n. L 303 del 28 novembre 2018)


 
(…) Articolo 51Relazioni con altri organi e organismi dell’Unione 1. Eurojust instaura e mantiene relazioni di cooperazione con la rete europea di formazione giudiziaria. 2. L’OLAF contribuisce all’attività di coordinamento di Eurojust riguardante la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, conformemente al suo mandato ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013. 3. L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera contribuisce alle attività di Eurojust, anche trasmettendo le pertinenti informazioni trattate in conformità del suo mandato e dei suoi compiti ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il trattamento dei dati personali da parte dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera è disciplinato dal regolamento (EU) 2018/1725. 4. Per le esigenze di ricezione e trasmissione delle informazioni tra Eurojust e l’OLAF, e fatto salvo l’articolo 8...
 
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