Riflessioni sulla corretta applicazione dell’art. 31 c. 3 del T.U. 286/1998, alla luce dei recenti orientamenti della Corte di Cassazione.

Paolo Pomponio
1° Dirigente della Polizia di Stato - Direttore della 2^ Divisione della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere presso il Ministero dell’Interno - Roma

 
Il legislatore, con la previsione dell’art. 31 c. 3 del T.U. 286/98, ha conferito ai minori stranieri presenti in Italia un’ampia forma di tutela. Il Tribunale per i Minorenni, infatti, in deroga alle norme vigenti può autorizzare l’ingresso o la permanenza in Italia di un immigrato clandestino che sia familiare (genitore, nonno, cugino, zio, fratello, sorella, etc.) di un minore straniero, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico di quest’ultimo, tenuto conto dell’età e delle sue condizioni di salute. Detto ufficio giudiziario, pertanto, qualora ritenga che la presenza in Italia del familiare clandestino di un minore straniero sia necessaria per non compromettere lo sviluppo psicofisico di quest’ultimo, emette apposito provvedimento, con cui autorizza l’ingresso o la permanenza sul territorio nazionale del citato familiare. Per evitare che sia invocata un’applicazione eccessivamente solidale di detta norma, la Corte di...
 
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