Ingresso nell'Unione Europea dei cittadini della Romania e della Bulgaria. Procedure presso gli Sportelli Unici per l'Immigrazione.

Circolare congiunta Ministero dell’interno (prot. 000035) e della Solidarietà sociale (pro. 23/II/6/06) n. 3 del 3 gennaio 2007.
 
Di seguito alla circolare congiunta n. 2 del 28 dicembre 2006 emanata dai Ministri dell'Interno e della Solidarietà Sociale, si forniscono indicazioni sulle procedure riguardanti il ricongiungimento familiare e l'accesso al lavoro subordinato. RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE In applicazione della libera circolazione nel territorio dell'U.E. in vigore dal 1° gennaio 2007 per i cittadini indicati in oggetto, non è più necessario per gli stessi richiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare per i propri congiunti. Pertanto, le pratiche di ricongiungimento familiare già presentate allo Sportello Unico per l'Immigrazione dai cittadini rumeni e bulgari a favore di propri familiari si intendono archiviate. Il sistema telematico dello Sportello Unico per l'Immigrazione provvederà in automatico all'archiviazione digitale delle stesse. L'ingresso di familiari extracomunitari di cittadini rumeni e bulgari viene disciplinato dal D.P.R. 18 gennaio 2002 n. 54 e successive modifiche...
 
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