Articolo 26 bis del Testo unico dell’immigrazione. Ingresso e soggiorno per investitori.

Ministero dell’interno
Dipartimento della pubblica sicurezza
Circolare 18 gennaio 2018, n. 3683


 
La legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (c.d. Legge di Bilancio 2017) con l’articolo 1, comma 148, ha introdotto, nel decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, l’articolo 26-bis, consentendo agli stranieri che intendono effettuare investimenti o donazioni in Italia, l’ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote annuali, previste dal medesimo Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e ss. mm. [1] La procedura per l’accertamento dei requisiti di legge per l’ingresso ed il soggiorno, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 26-bis, è definita con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Interno e con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 21 luglio 2017 (allegato...
 
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