Attuazione di talune disposizioni dell’acquis di Schengen concernenti il sistema d’informazione visti nella Repubblica di Bulgaria e in Romania.

Consiglio dell’Unione europea
Decisione (UE) 2017/1908, 12 ottobre 2017


 
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto l'atto di adesione della Repubblica di Bulgaria e Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, visto il parere del Parlamento europeo (1), considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, dell'atto di adesione del 2005, le disposizioni dell'acquis di Schengen non elencate nell'allegato II di detto atto, alle quali la Bulgaria e la Romania aderiscono dalla data di adesione, si devono applicare in Bulgaria e Romania in virtù di una decisione adottata dal Consiglio a tal fine dopo aver verificato il rispetto delle necessarie condizioni per l'applicazione di tutte le parti dell'acquis di Schengen. (2) Il 9 giugno 2011 il Consiglio è giunto alla conclusione che, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili, la Bulgaria e la Romania hanno soddisfatto le condizioni in tutti i settori dell'acquis di Schengen in materia di frontiere aeree, frontiere terrestri, cooperazione di polizia, protezione...
 
(…)
 
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