Camera. Disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”. Art. 22, comma 1, introduzione nel TUI dell’art. 26-bis – (Ingresso e soggiorno per investitori). Testo approvato dall’Aula.

28 novembre 2016


 
Art. 22. (Misure di attrazione degli investimenti. Rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero).   1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 26 è inserito il seguente: «Art. 26-bis. – (Ingresso e soggiorno per investitori). – 1. L'ingresso e il soggiorno per periodi superiori a tre mesi sono consentiti, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri che intendono effettuare: a) un investimento di almeno euro 2.000.000 in titoli emessi dal Governo italiano e che vengano mantenuti per almeno due anni; b) un investimento di almeno euro 1.000.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni; ovvero di almeno euro 500.000 nel caso tale società sia una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle...
 
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