Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo.

Legge 29 ottobre 2016, n. 199

(GU n. 257 del 3 novembre 2016)
Vigente al: 4 novembre 2016


 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA   Promulga la seguente legge:     Art. 1 Modifica dell'articolo 603-bis del codice penale   1. L'articolo 603-bis del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 603-bis. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa...
 
(…)
 
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