Carta di soggiorno: riflessioni sulla necessità dei sei anni di soggiorno regolare anche per i familiari, nei casi di cui all’art. 9 c. 1 e art. 30 c. 4 del T.U. 286/98

alla luce della decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2916 del 20 ottobre 2005.

Paolo Pomponio

Primo dirigente della Polizia di Stato

 
L’art. 9 c. 1 del T.U. 286/98, come modificato dalla L. 189/02, prevede che la carta di soggiorno possa essere richiesta da un cittadino di un Paese Terzo “….. regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari.....per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi”. Il comma 2, inoltre, prevede che detto titolo di soggiorno possa essere richiesto anche “…dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di un cittadino di uno Stato dell’Unione europea residente in Italia”. Il successivo art. 30 c. 4, che disciplina l’ipotesi di un familiare straniero che entra in Italia con un visto per ricongiungimento familiare, prevede che la carta di soggiorno è rilasciata “…. allo...
 
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