Rafforzamento della collaborazione interistituzionale per analisi, prevenzione e contrasto alla tratta degli esseri umani ai fini di sfruttamento e intermediazione illecita della manodopera nei luoghi di lavoro in prov. di Torino.

Protocollo d’intesa
 
PREMESSO: che in virtù dell’art. 18 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n.286 e successive modifiche ed integrazioni, “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, con riferimento agli artt. 18 e 22, c. 12 quater, è riconosciuto lo status di “vittima” alla persona oggetto di sfruttamento con la concessione, di uno speciale permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale attraverso programmi finalizzati alla sicurezza della persona e al suo inserimento socio-lavorativo, anche alla luce della normativa comunitaria che prevede l’obbligo per gli Stati membri dell’Unione europea di adottare le misure necessarie a contrastare il fenomeno della tratta degli esseri umani ai fini di sfruttamento e intermediazione illecita di manodopera nei luoghi di lavoro; VISTI: la Direttiva 2009/52/CE del 18 giugno 2009 che introduce norme minime relative a sanzioni e a...
 
(…)
 
Segue nello spazio riservato agli abbonati
 
 
Contenuto completo visibile previo abbonamento
Se sei già abbonato a Immigrazione.it accedi al portale con le tue credenziali per proseguire.