Studenti stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Prosecuzione all'estero degli studi.

Circolare del Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere del 15 settembre 2010 n. 6020
 
Come noto, il permesso di soggiorno per studio rilasciato da codeste Questure allo studente straniero regolarmente iscritto ad un corso di studio in Italia, consente allo stesso la prosecuzione del percorso scolastico in un secondo Stato membro, nel rispetto del principio di mobilità degli studenti, enunciato all'articolo 8 della Direttiva 2004/114/CE e disciplinato, nel dettaglio, dai commi 4 bis e 4 ter, dell'articolo 39 del decreto legislativo 286/98 e successive modificazioni. Il comma 4 bis, in particolare, nel recepire l'indirizzo comunitario, riconosce allo studente straniero già soggiornante in altro Stato membro la possibilità di fare ingresso in Italia, al fine di proseguire gli studi intrapresi ovvero svolgere un corso di studi complementare al programma già svolto, senza l'onere di premunirsi del visto d'ingresso per studio non esimendo, tuttavia, lo stesso dall'obbligo di richiedere il corrispondente permesso di soggiorno qualora la permanenza superi i tre mesi....
 
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