Decisione sull’applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen relative al sistema d’informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania.

Decisione del Consiglio del 29 giugno 2010
(2010/365/UE)
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 166/17 del 1 luglio 2010

 
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto l’atto di adesione del 2005, in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, visto il parere del Parlamento europeo (1), considerando quanto segue: (1) L’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005 stabilisce che le disposizioni dell’acquis di Schengen non rientranti nell’allegato II di tale atto si applicano in Bulgaria e Romania (gli «Stati membri interessati») solo in virtù di una decisione, adottata dal Consiglio a tal fine, dopo aver verificato il rispetto dei necessari requisiti per l’applicazione dell’acquis. (2) Il Consiglio ha verificato che gli Stati membri interessati assicurassero livelli soddisfacenti di protezione dei dati nel seguente modo: È stato sottoposto agli Stati membri interessati un questionario completo, le cui risposte sono state messe agli atti e sono state effettuate visite di verifica e di valutazione nel settore della protezione dei dati in tali...
 
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