Unione Europea e Sistema Informativo Schengen

Mario Pavone
Presidente ANIMI, Associazione Nazionale per l’immigrazione

 
La Corte di Giustizia Europea con una importante sentenza del 31/01/2006, resa nella causa n. C-503/03, ha finalmente stabilito che la "segnalazione" nel Sistema Informativo Schengen di un cittadino di paese terzo per motivi di pubblica sicurezza non legittima il rifiuto all'ingresso senza effettiva verifica delle condizioni di pericolosità effettive e attuali. Per comprendere la portata innovativa del provvedimento emanato, occorre ricordare che l’archivio informatico di Schengen è lo strumento utilizzato dal Ministero dell’Interno per verificare la esistenza di condanne penali a carico del cittadino straniero commessi nei Paesi aderenti al Trattato. L'articolo 25, paragrafo 2, della convenzione Schengen prevede in questo caso l’osservanza della seguente procedura: "Qualora risulti che uno straniero titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato da una delle parti contraenti è segnalato ai fini della non ammissione, la parte contraente che...
 
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