Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2010 sulla prevenzione della tratta di esseri umani.


 
Il Parlamento europeo , – vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 1, 3, 4, 5 e 6, – vista la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, in particolare gli articoli 4 e 5, che affermano che la tratta degli schiavi deve essere proibita in tutte le sue forme, – vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1949 per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione, – visti la Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti del fanciullo, in particolare gli articoli 1, 7, 32, 34 e 35, e il Protocollo facoltativo del 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo, concernente la vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile, in particolare l'articolo 3, – vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1979 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), in particolare gli articoli 5 e 6, – visto il...
 
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