Camera: il testo del ddl “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” approvato dal Senato ed assegnato alle Commissioni riunite I e II (C. 2180).

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Art. 1. (Modifiche al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) 1. All’articolo 61 del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente: «5) l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età avanzata, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;». 2. La disposizione di cui all’articolo 61, numero 11-bis), del codice penale si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea e agli apolidi. 3. All’articolo 235 del codice penale, il secondo comma è abrogato. 4. All’articolo 312 del codice penale, il secondo comma è abrogato. 5. All’articolo 342 del codice penale è premesso il seguente: «Art. 341-bis. - (Oltraggio a pubblico ufficiale). – Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale...
 
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